La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti, del settore privato, di richiedere l’erogazione del T.F.R. ad integrazione della busta paga.
La norma, entrata in vigore il 3 aprile 2015, è condizionata dalla richiesta inoltrata dal lavoratore con una anzianità di servizio di almeno 6 mesi.
La quota da liquidare (Qu.I.R.) è pari alla quota maturanda di T.F.R. al netto del contributo IVS (0,50%) e può essere richiesta anche nel caso di conferimento del T.F.R. a forme pensionistiche complementari. L’apposito modello di richiesta è allegato al DPCM n. 29/2015.
La Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e concorre a formare il reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni d’imposta.
Non concorre, invece, alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del bonus di 80 € e non costituisce imponibile ai fini previdenziali.
L’erogazione è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza e sino al periodo di paga che scade il 30/06/2018 o a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto, se antecedente. La manifestazione di volontà è irrevocabile.
La norma non riguarda:
- l’azienda che ricorre alla cig straordinaria o a quella in deroga;
- il lavoratore nei confronti del quale opera la cessione del quinto dello stipendio.
Per le aziende fino a 49 addetti è riconosciuta la facoltà di ricorrere ad una speciale forma di finanziamento, l’accesso al quale sarà regolato da apposito Accordo quadro in fase di stesura.
Si ricorda che l’azienda non è tenuta a fornire la modulistica ai lavoratori richiedenti.