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Tracciabilità delle retribuzioni - art.1, co. 910-915, Legge n. 205/2017

Si ricorda che dal 1° luglio 2018 entra in vigore il divieto di corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, ai lavoratori subordinati e collaboratori mediante denaro contante, con l'obbligo di utilizzare esclusivamente:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.


Ambito di applicazione
L'obbligo si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., indipendentemente dalla modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché alle co.co.co. e ai contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci. Restano esclusi, oltre ai rapporti con le P.A., i rapporti di lavoro domestico e quelli comunque rientranti nell'ambito dell'applicazione dei ccnl per gli addetti a servizi familiari e domestici.
Devono altresì ritenersi esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.


Sanzioni
La violazione è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
In relazione agli aspetti sanzionatori l'INL, con parere n. 4538 del 22 maggio 2018, è intervenuto chiarendo che la sanzione amministrativa si applica nel caso in cui il datore di lavoro o committente utilizzi diverse modalità di pagamento rispetto quelle previste dalla legge o abbia effettuato il pagamento con le modalità previste, ma il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato.
Al fine di considerare correttamente adempiuto l'obbligo risulterà pertanto necessario verificare non soltanto che il pagamento sia stato disposto utilizzando gli strumenti previsti ex lege, ma che lo stesso sia andato a buon fine.


Si ricorda, da ultimo, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

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