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Trasmissione telematica dei corrispettivi – Operazioni esonerate

Come noto, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi Iva esercenti commercio al minuto e attività equiparate da opzionale è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 per gli operatori che, nel 2018, hanno avuto un volume d’affari complessivo superiore a 400 mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.
Con decreto ministeriale 10 maggio 2019 sono state individuate le operazioni per le quali, nella fase di prima applicazione del nuovo adempimento, non opera il suddetto obbligo.

In particolare, sono esonerate:

  • le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi previste dall’ art. 2, D.P.R. n. 696/1996, dai D.M. 13 febbraio 2015 e D.M. 27 ottobre 2015. Tra queste rientrano, ad esempio, cessioni di tabacchi; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione;
  • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • le operazioni collegate e connesse, nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura. Sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari del 2018. Questa ipotesi di esonero si applicava fino al 31 dicembre 2019;
  • le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (ad esempio, le cessioni a bordo delle navi da crociera).


Il predetto decreto prevede, tra l’altro, che con successivi decreti ministeriali saranno individuate le date a partire dalle quali le ipotesi di esonero non saranno più operative .
Con il decreto ministeriale in esame, nella fase di prima applicazione delle nuove regole, è stata estesa la validità degli esoneri già previsti:

  • per le operazioni “collegate e connesse” a quelle escluse dall’obbligo,
  • nonché per le operazioni effettuate “in via marginale”.



In particolare, in ordine all’ipotesi di esonero di cui alla precedente lett. c), è stato eliminato il riferimento al termine del 31 dicembre 2019; conseguentemente, per effetto di tali modifiche, sono stati estesi oltre questa data gli esoneri per le operazioni “collegate e connesse” e per quelle effettuate “in via marginale”.



Operazioni esonerate dalla memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi per gli impianti di distribuzione di carburante (art. 2 DM 10/5/2019 modificato dal decreto in esame)
Analogamente a quanto previsto nel precedente paragrafo, anche dopo il 31/12/2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d'affari dell'anno precedente; l’esonero è comunque limitato ad una prima fase di applicazione delle nuove regole.



Precisazioni
Si ricorda che le imprese che effettuano le sopravviste operazioni “esonerate” possono comunque decidere di procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi su base volontaria.
Chi decide, invece, di avvalersi dei predetti esoneri, e, conseguentemente di non procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, se in precedenza obbligato all’emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, dovrà continuare a documentare dette operazioni con le stesse modalità (scontrino/ricevuta fiscale); lo stesso contribuente dovrà, inoltre, continuare ad annotare tutte le operazioni sul registro dei corrispettivi di cui all’art. 24, D.P.R. 633/1972.

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