Ricordiamo agli esercenti pubblici esercizi che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza della prima sezione civile n. 21012 del 27 settembre 2006, sconfessando una opposta interpretazione talvolta incautamente evocata, ha confermato che in presenza di un’attività di intrattenimento danzante occorre sempre la licenza ex art. 68 del TULPS, anche quando non sono allestite apposite attrezzature per il ballo ed il gestore dell’esercizio assume che il pubblico ha “spontaneamente “ballato.
Si riporta di seguito la motivazione della sentenza: “E’ legittima la sanzione amministrativa irrogata per la violazione degli artt. 666 C.P. e 68 TULPS, nei confronti del gestore e, in solido, del proprietario di un locale aperto al pubblico privo dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività di ballo, qualora risulti accertato che all’interno del locale ballava un numero indeterminato di persone, in uno spazio sgombrato allo scopo, non rilevando che tale attività fosse di natura spontanea, non autorizzata e non organizzata dal proprietario e che all’interno del locale esistessero cartelli di divieto, essendo comunque sufficiente ad integrare l’elemento psicologico della colpa il comportamento omissivo del gestore, che, a tutela dell’incolumità degli avventori, avrebbe dovuto attivarsi per impedire loro di ballare”.
Lo svolgimento senza licenza, in un locale aperto al pubblico, di attività danzanti, anche occasionali, è sanzionato dall’art. 666 C.P. – come depenalizzato dall’art. 49 del D. L.vo 30.12.1999, n. 507 – con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.549 prevista dal primo comma dell’articolo.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa il secondo comma prevede la sanzione da euro 413 a euro 2.478.