Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente in via telematica (attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero) fino alle ore 15.00 del 3 aprile 2023.
E'utile precisare che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’ iter di trattamento delle stesse. In altri termini, non vi sarà alcun click day e nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di agevolazione, l’importo concedibile a ciascun soggetto sarà ridotto proporzionalmente, sulla base del numero di istanze pervenute, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione dell’istanza.
Le istanze per accedere al c.d. bonus chef di cui all’art. 1, commi 117 e ss. della Legge di bilancio 2021 potranno esser presentate, esclusivamente in via telematica fino al 3 aprile 2023.
La misura prevede la concessione di un credito d’imposta (max 6.000 euro) in favore di cuochi professionisti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 prestino (o abbianoprestato) la loro attività (sia come dipendenti che come autonomi) presso alberghi e attività di ristorazione anche connessa ad aziende agricole, a parziale copertura delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Lavoratori dipendenti (con regolare contratto di lavoro subordinato), sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0), presso imprese con codice ATECO prevalente:
Il provvedimento in oggetto (art. 3, comma 7, lett. d) precisa che in sede di istanza il richiedente dovrà allegare, tra l’altro, la documentazione dalla quale sia possibile desumere che il soggetto abbia effettivamente prestato attività lavorativa presso l’impresa alberghiera o di ristorazione nel periodo sopra indicato e dunque:
Si ricorda, inoltre, che l’intervento prevede la concessione di un credito d’imposta - nella misura massima di 6.000 euro per ciascun istante – pari al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 relative: