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Contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering

Siamo a comunicare che l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto per ristoranti, bar, piscine e catering dal decreto-legge “sostegni bis” n. 73 del 2021 (articolo 1 ter, comma 2 bis).


Il decreto-legge “sostegni ter” n. 4 del 2022 era infatti intervenuto, modificando il decreto-legge “sostegni bis”, prevedendo lo stanziamento di 40 milioni di euro per l’anno 2022 per ulteriori interventi in favore di alcuni settori ancora in difficoltà a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19.
Possono richiedere il contribuito le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007:

  • 56.10 (ristoranti),
  • 56.30 (bar),
  • 93.11.2 (gestione di piscine),
  • 56.21 (catering per eventi),
  • 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie).


Le imprese devono aver subito nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40 per cento rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40 per cento è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all'ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva. Inoltre, le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia.


L’istanza può essere presentata da martedì 22 novembre a martedì 6 dicembre 2022 utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.


Trascorso il termine per la presentazione delle domande, l'Agenzia delle Entrate suddividerà i finanziamenti disponibili per il contributo stabiliti dal decreto-legge n. 73 del 2021. L'importo del contributo per ciascuna impresa sarà pari al minore tra la somma determinata a seguito della ripartizione e quella residua di aiuti ancora fruibili, determinata in base all'ammontare di aiuti in regime "de minimis" riportato nella domanda. Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'istanza.

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