Questo sito web utilizza i cookie

Sul sito ci sono cookies tecnici e di terze parti profilanti per i quali abbiamo bisogno di un tuo consenso all'installazione. Leggi al nostra Cookie policy

News

Controlli ufficiali sugli alimenti Reg. 2017/625 - DL 2 febbraio 2021 adeguamento normativa nazionale

Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana serie n. 60 dell’11 marzo 2021, è stato pubblicato il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente le “Diposizioni nazionali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2017/625 ai sensi dell’art. 12, lettere a),b),c) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (all. 1) che entra in vigore il 26 marzo p.v..

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge di Delegazione europea 2018 recante delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 2017/625 sui controlli ufficiali.

Il provvedimento in esame prevede disposizioni in materia di cooperazione e assistenza amministrativa, tra le varie amministrazioni, negli ambiti di rispettiva competenza, nell’ottica di una maggiore efficienza dei controlli e di una maggiore trasparenza degli stessi.

Il provvedimento riguarda infatti i controlli ufficiali, basati sul rischio, effettuati dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, che devono essere pianificati, eseguiti e rendicontati sui seguenti settori (art.2):

  • a)gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e OGM nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
  • b) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi anche con riferimento a quelli contenenti OGM;
  • c) la salute animale;
  • d) i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
  • e) il benessere degli animali;
  • f) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l'applicazione di pesticidi.


Il provvedimento in esame al comma 3 dell’art. 2 (vedi art. 4 del suddetto Regolamento), nell’ambito dell’attività dei controlli attribuisce, anche, al Mipaaf un ruolo di maggior d’impatto; questo infatti, può svolgere la sua attività nei seguenti ambiti:

  • a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
  • b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
  • c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  • d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;
  • e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.


Il decreto legislativo in esame prevede che il Ministero della salute, per garantire il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità, può avvalersi del Comando dei carabinieri per la Tutela della Salute.
Inoltre, al personale delle autorità competenti di cui al comma 1, dell’art. 2, del provvedimento in esame, viene attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuizioni ad esso conferite. Il provvedimento chiarisce, inoltre, che il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell’ambito dello svolgimento dei controlli condotti con la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità, devono provvedere a darne tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.

 

L’art. 3 del provvedimento in esame prevede, anche, l’adozione del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP), da parte del Ministero della Salute, quale unico organismo di coordinamento che ha il compito di organizzare ed effettuare l'attività dei controlli ufficiali e delle altre attività volte alla prevenzione e al controllo. Pertanto, nel caso in cui siano coinvolte diverse Autorità competenti, al fine di assicurare l’omogenità e l’uniformità dei controlli, il Ministero della Salute deve coordinare l’attività delle stesse individuando strumenti condivisi ed, in ogni caso, l’esito dei controlli deve essere annualmente comunicato al dicastero, entro e non oltre il 30 aprile.

 

Il provvedimento, in esame prevede che le Autorità competenti debbano effettuare regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e che questi debbano essere eseguiti in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata, tenendo in considerazione i criteri stabiliti dal regolamento comunitario (art. 4).

Tale approccio tiene in considerazione vari fattori tra cui:

  • i rischi identificati associati agli animali e alle merci, alle attività messe in atto dagli operatori, all'impiego dei prodotti, ai processi ai materiali che possono influire sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, anche tenendo in considerazione l'identità, proprietà, alla composizione, alla qualità, al periodo di conservazione, al paese di origine o di provenienza, al metodo di fabbricazione o produzione etc;
  • le non conformità degli operatori;
  • l’affidabilità dell’autocontrollo, nonché dei regimi di qualità privati.


La disposizione prevede, anche, che i controlli siano sempre eseguiti senza preavviso, salvo il caso in cui questo sia necessario.
I controlli devono essere, inoltre, svolti secondo procedure documentate, aggiornate secondo le necessità, che contengono istruzioni per il personale addetto all’esecuzione degli stessi, al fine di garantirne l’omogenità e l’efficacia.
All'esito del controllo le Autorità elaborano un verbale o una scheda che deve essere messa a disposizione dell’operatore.

In linea con quanto previsto dal provvedimento comunitario i controlli devono essere effettuati almeno una volta l’anno e le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali devono essere messe a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet.
Inoltre, al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'Autorità competente deve valutare le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali, derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti. Nel caso in cui tali non conformità possano comportare un rischio per la salute umana o animale, l’Autorità competente, qualora sia necessario tutelare la salute pubblica, tra le atre misure previste dall’art. 137 e 138 del Regolamento, può procedere al sequestro amministrativo di cui all’art. 13 della legge 689 del 1981 (art. 5).

Il provvedimento detta, inoltre, disposizioni in materia di obblighi degli operatori, prevedendo che questi devono assicurare alle autorità competenti l’accesso:

  • alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
  • ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
  • agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
  • ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre informazioni pertinenti.


Il decreto legislativo in esame richiede che, ove non sia necessario il riconoscimento, gli operatori, prima dell’avvio delle attività, devono effettuare la notifica all’Autorità competente comunicando: il nome, la ragione sociale, la descrizione delle attività svolte, l’indirizzo dei luoghi di svolgimento.


Si prevede, inoltre, che gli operatori debbano comunicare all’Autorità ogni variazione de dati, durante i controlli, devono fornire assistenza e collaborare, devono assicurare che l’Autorità competente possa prelevare gratuitamente una quantità sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni per le analisi (art. 6).

 

Gli articoli 7 e 8, del provvedimento disciplinano norme in materia, rispettivamente, di controperizie e di controversie.
In particolare, l’Autorità competente nel prelevare il campione deve garantire che venga prelevata una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all’operatore per consentire allo stesso l’esame di parte presso un laboratorio ufficiale.

Quest’ultimo deve comunicare tempestivamente all’Autorità competente il risultato delle analisi; inoltre, l’Autorità dopo aver effettuato la valutazione del risultato lo deve comunicare all’operatore.

Il comma 6 dell’articolo 7 prevede, inoltre, che gli operatori che sono stati oggetto di un controllo che ha ottenuto esito sfavorevole possono chiedere all'Autorità competente una controperizia.

L'articolo 8 prevede che l’operatore può comunque attivare entro 30 giorni, da quando ha ricevuto l’esito sfavorevole della comunicazione, la procedura di controversia chiedendo di far effettuare il riesame della documentazione e delle analisi all'Istituto Superiore di Sanità, che si dovrà esprimere entro 30 giorni dalla richiesta; quest’ultimo potrà comunque sempre procedere alla ripetizione delle analisi anche avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale.

 

L'articolo 9 del provvedimento individua come laboratori ufficiali:

  • l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
  • gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS);
  • i Laboratori di sanita' pubblica delle unita' sanitarie locali;
  • i Laboratori delle agenzie per la protezione dell'ambiente (ARPA);
  • i Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento (LNR).


Il Ministero della salute può, comunque, designare come laboratori ufficiali, anche altri laboratori all'uopo individuati. Questi effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali. Il provvedimento prevede che i laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo, che svolgono analisi, prove e diagnosi per gli operatori dei settori devono adottare misure specifiche atte a garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei compiti in qualità di laboratorio ufficiale. Tali misure devono essere rese note anche attraverso la pubblicazione nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web.

Vengono, inoltre, dettate disposizioni su laboratori nazionali di riferimento (LNR) e sulla gestione dei microorganismi patogeni isolati nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche (art. 10).

 

Il decreto in esame prevede anche che i laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo nel settore mangimistico devono essere accreditati (art. 11).

Le Autorità competenti assicurano la costituzione dell’anagrafe degli stabilimenti e degli operatori riconosciuti, registrati o comunque autorizzati ed, anche, che le informazioni riguardanti le attività di controllo ufficiale e le altre attività ufficiali vengano inserite nel Sistema Informatico del Ministero della Salute (art. 12).

Il provvedimento reca, inoltre, disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero, apportando modifiche normative all’articolo 48, comma 1 l.96/2010, prevedendo che il Ministero della salute riconosce le navi officina, le navi frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) n. 2017/625 (art. 13).

Al fine di assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, le registrazioni che devono essere effettuate dai veterinari e la somministrazione di medicinali veterinari (artt. 4 e 15 del decreto legislativo n.158 del 2006) deve avvenire esclusivamente in formato elettronico (art. 14).

 

Il decreto legislativo in esame apporta, anche, una serie di modifiche al decreto legislativo 158 del 16 marzo del 2006 che attua la direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.
In particolare la disposizione prevede che:

  • I trattamenti devono essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal veterinario che ha in cura gli animali nella banca dati centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, o annotati su un registro cartaceo tenuto nell'azienda vidimato dal servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
  • Il Registro deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorita' competente;
  • Fino al 28 gennaio 2022, in caso di allevamenti che non abbiano optato per il registro informatizzato, i trattamenti devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li effettua direttamente al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
  • L'articolo 14 del Dlgs 158 del 16 marzo del 2006 e' sostituito e prevede che il titolare dell'azienda, se non gia' registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve provvedere ad effettuare la registrazione. Inoltre il responsabile delle aziende e degli stabilimenti può commercializzare soltanto:
    a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
    b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di attesa prescritto. Nell'ipotesi di mancato rispetto del periodo di attesa prescritto e' consentito l'esclusivo invio degli animali verso altri allevamenti;
    c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).
  • Il provvedimento, apporta alcune modifiche, anche, all’impianto sanzionatorio disciplinato dall’art. 32 del Dlgs 158 del 16 marzo del 2006.

 

Il decreto in esame introduce, anche, una serie di misure in materia di macellazione, per il consumo domestico privato. In particolare la macellazione viene consentita solo per queste specie animali: pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata; b) ovini e caprini; c) suidi; d) bovidi.


Il provvedimento prevede, in questi casi, il divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali, il rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali. Infine i Servizi veterinari dell'ASL, devono effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.
Infine l'articolo 13 del provvedimento in oggetto prevede modifiche ed abrogazioni di norme vigenti che acquisteranno efficacia dall'entrata in vigore del decreto cioè dal 26 marzo p.v..


Il Dlgs. 2 febbraio 2021, n. 27 contiene, inoltre, 3 allegati che chiariscono aspetti legati alle modalità di campionamento durante i controlli ufficiali e il cui contenuto è destinato alle Autorità di controllo:

  • Allegato I: modalità di campionamento per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio e indicazioni per la stesura del verbale da parte delle Autorità competenti nel corso di controlli ufficiali.
  • Allegato II: metodi di campionamento dei prodotti alimentari, di origine vegetale e animale, per la determinazione dei residui di prodotti fitosanitari, ai fini del controllo della loro conformità ai limiti massimi di residui (LMR) stabiliti dal Reg. (CE) 396/2005.
  • Allegato III: metodi di campionamento dei prodotti alimentari, di origine vegetale e animale, per la verifica delle caratteristiche qualitative e merceologiche nei settori di cui all’art. 2, comma 3, del presente decreto, salvo quanto previsto da norme europee e nazionali speciali.

 

All. su Documenti il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

  • Logo Pordenone Turismo
  • Logo Centro anch'io
  • Logo Camera commercio
  • Logo Pordenone With Love
  • Logo 50 e Più Enasco
  • Logo ConfidiFriuli
  • Logo EBT
  • Logo ARAG
  • Logo CATT FVG
Associazione delle Imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo ASCOM - CONFCOMMERCIO
Imprese per l'Italia della provincia di Pordenone