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Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione

È entrata in vigore sabato scorso, 1° marzo, la legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014).

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali modifiche intervenute nel corso dell'esame parlamentare rinviando, per i contenuti originari del decreto, alla nota dell'8 gennaio u.s. a firma del Direttore Generale e, per eventuali approfondimenti, alle successive note degli Uffici.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Proroga di termini in materia economica e finanziaria (art. 9, comma 15-quater)

Con l'inserimento del comma 15-quater, vengono prorogate, anche per il 2014, le detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti.

La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA

Obbligo di affidamento alla Centrale di committenza per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti (art. 3, comma 1-bis)

Viene prorogato al 30 giugno 2014 il termine entro il quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti sono obbligati ad affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture con la sola alternativa di poter ricorrere a strumenti elettronici come, ad esempio, il mercato elettronico della PA.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

Proroga degli obblighi di accettazione dei pagamenti effettuati con carte di debito (art. 9, comma 15-bis)

In sede di conversione viene prorogato al 30 giugno 2014 l'obbligo, previsto dall'art. 15 comma 4 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, di accettare pagamenti effettuati tramite carte di debito da parte di soggetti che svolgono l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

Con l'introduzione di tale modifica legislativa è stato condiviso il principio di adottare criteri di gradualità e sostenibilità nell'applicazione dell'obbligo di accettazione di pagamenti con carte sostenuto da Confcommercio, anche in relazione agli effetti, agli oneri ed al rilevante numero di soggetti coinvolti.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

Proroga dei termini in materia ambientale (art. 10)

Viene differito al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in vigore delle sanzioni per la violazione degli adempimenti connessi alle disposizioni sul Sistri. Fino al 31 dicembre 2014 le aziende opereranno con il doppio regime adempimentale (cartaceo e informatizzato), considerando, però, che solo le sanzioni relative ai vecchi adempimenti cartacei (FIR e Registri di carico e scarico) potranno trovare applicazione.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Proroga di termini in materia di turismo (art. 11)

In relazione alla norma qui discussa, si ritiene utile ricordare che viene differito al 31 dicembre 2014 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012).

In fase di conversione del Decreto Legge è stato inserito il comma 2, che impegna il Ministero dell'Interno ad aggiornare con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione, il Decreto Ministeriale 9 aprile 1994, al fine di operare una semplificazione dei requisiti prescritti in materia di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Voucher (art. 8, comma 2-ter)

Viene prorogata per il 2014 la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare

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