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Disposizioni attuative del contributo per le imprese della ristorazione, del catering e di altri settori in difficoltà

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252/2022, il Decreto 19 agosto 2022 del MISE, di concerto con il MEF, recante le disposizioni attuative del contributo previsto in favore, tra l’altro, delle imprese della ristorazione e del catering per eventi e banqueting.


Il Decreto in oggetto, modificando il Provvedimento del MISE del 30 dicembre 2021 (atto con il quale erano state adottate le disposizioni attuative del contributo “Sostegni-bis”), prevede i requisiti di accesso, la forma e i criteri di ripartizione dei contributi, mentre, come di consueto, rinvia a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione dei termini per la presentazione delle domande.


Di seguito le disposizioni di maggior rilievo:


ART. 7-TER – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
Potranno accedere al contributo le imprese che alla data della presentazione dell’istanza svolgano come attività prevalente, una di quelle identificate, tra le altre, dai seguenti codici ATECO:

  • 56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile (sono comprese, tra le altre, anche le gelaterie e le pasticcerie)
  • 56.21 Catering per eventi, banqueting
  • 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie


Per poter beneficiare del contributo è necessario che le imprese richiedenti rispettino le seguenti condizioni:

  • a) abbiano subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Tuttavia, per le imprese costituite nel corso del 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione del 40% andrà calcolata prendendo a riferimento l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA, e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021;
  • b) alla data di presentazione dell’istanza:
    - risultino regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
    - abbiano la sede legale o operativa in Italia;
    - non si trovino in liquidazione volontaria o sottoposte ad altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria;
    - non siano state già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (art. 2, punto 18, del Reg. UE n. 651/2014). Tale condizione non si applica alle micro e piccole imprese, purché soddisfino la condizione di cui al punto precedente e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione dell’impresa.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e/o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità di beneficiare di agevolazioni pubbliche.


ART. 7-QUATER - FORMA E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
Il beneficio economico in oggetto assume la forma di un contributo a fondo perduto.


Le risorse stanziate – pari, come già anticipato, a 40 milioni di euro per l’anno 2022 - saranno ripartite (fermo restando il rispetto dei limiti e delle condizioni previste nell’ambito del quadro temporaneo degli aiuti Covid-19 e, del Regolamento Ue n. 1407/2013 c.d. “de minimis”) secondo le seguenti modalità:

  • il 70% sarà ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti risultate ammissibili;
  • il 20% sarà ripartito in via aggiuntiva tra tutte le imprese con ammontare dei ricavi superiore a 400.000 euro;
  • 10% sarà assegnato, sempre in via aggiuntiva, alle imprese con ricavi superiori a 1.000.000 euro.

 

ART. 7-QUINQUIES - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Per ottenere il contributo (che sarà corrisposto mediante accredito diretto sul conto corrente indicato nella domanda) le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate, anche per il tramite di un intermediario, nel termine che sarà individuato con Provvedimento del Direttore della suindicata Agenzia.


Daremo apposita informativa non appena la finestra temporale utile per presentare le domande sarà ufficialmente stabilita.

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