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Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2012 è stato pubblicato il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.”

Il capo II del Decreto in esame introduce numerose novità in materia di sanità e salute, con l’obiettivo dichiarato di promuovere corretti stili di vita e, conseguentemente, ridurre i rischi sanitari.

 

Art. 7 - La norma introduce disposizioni rigorose per chiunque vende prodotti del tabacco.


In particolare, si introduce l’obbligo per l’esercente di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
In caso di violazione del divieto di vendere tali prodotti ai minori di anni 18, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a 1.000 euro.
In caso di reiterazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a 2.000 euro nonché la sospensione, per tre mesi, della licenza all’esercizio dell’attività.
Vengono altresì inserite misure per l’installazione di distributori automatici per la vendita di tabacco.

In particolare l’istallazione di distributori automatici di tabacco è ammessa, oltre che da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:
a) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;
b) su conforme autorizzazione degli uffici regionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni.
I distributori automatici dovranno inoltre essere dotati di un sistema automatico che possa rilevare l’età anagrafica dell’acquirente.
Entrambe le disposizioni nonché l’adeguamento dei sistemi automatici già adottati, saranno operative a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Sono vietati i messaggi pubblicitari relativi a giochi con vincite in denaro:
- nel corso di trasmissioni radio o TV,  spettacoli teatrali o cinematografici rivolti principalmente ai giovani;
- su giornali, pubblicazioni, in trasmissioni radio e TV, rappresentazioni teatrali e cinematografiche e via internet in cui si trovi anche solo uno di questi elementi:
• incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
• presenza di minori;
• assenza di formule di avvertimento  sul  rischio  di  dipendenza dal gioco, dell’indicazione della possibilità di consultare le note sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti dei Monopoli di Stato e, successivamente alla prevista incorporazione, dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli,  e dei singoli concessionari , ovvero disponibili presso i punti di raccolta giochi.

L’avvertimento sul rischio della dipendenza, e le probabilità di vincita dei giochi con vincite in denaro devono figurare anche su tagliandi e schedine degli stessi giochi. Se le dimensioni di tali schedine o tagliandi non consentono di riportare tutte le informazioni, deve essere riportata in esse l’indicazione della possibilità di  consultazione delle note informative dei Monopoli, come già indicato sopra. Gli stessi avvertimenti devono essere applicati sugli apparecchi, su targhe esposte nelle aree in cui sono installati i videoterminali, nei centri di scommesse su eventi sportivi e non.  Devono  inoltre comparire  ed essere leggibili all'accesso  ai  siti  internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.

I committenti dei messaggi pubblicitari di cui al comma  4  e i proprietari dei mezzi con cui questo è diffuso sono  puniti  entrambi  con  una  sanzione  amministrativa da 100.000 a 500.000 euro. L'inosservanza  delle disposizioni  di  cui  al  comma  5  è  punita  con   una   sanzione di 50.000 euro irrogata al concessionario; le violazioni a questo comma relative agli apparecchi, la stessa sanzione viene applicata al titolare della sala o del centro di raccolta giochi; per le violazioni nei centri scommesse si applica al titolare del centro, se diverso dal concessionario. La competenza per la contestazione degli illeciti e l’applicazione delle sanzioni è l’amministrazione dei Monopoli di Stato, e, successivamente alla prevista incorporazione, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Le disposizioni citate sono in vigore dal 1° gennaio 2013.

 

Al fine di contrastare il gioco minorile si dispone il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali facenti parte della rete telematica autorizzata al gioco lecito (in pratica quelli installati nei pubblici esercizi) e nei punti vendita in cui si esercita l’attività di scommesse su eventi sportivi e non.
Conseguentemente, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale, o del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa da 5 mila a 20 mila euro. Inoltre, indipendentemente dal pagamento della sanzione pecuniaria, si aggiunge la chiusura dell’esercizio commerciale da 10 a 30 giorni.
Se la violazione riguarda l’utilizzo dei videoterminali facenti parte della rete telematica per il gioco lecito, l’esercente è sospeso per un periodo da 1 a 3 mesi.
Queste disposizioni sul gioco minorile sono in vigore dal 14 settembre.

Infine, con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministero della salute disporrà, con successivo decreto:
- garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica;
- linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego da parte di tutte le società sportive, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita.


 
ART. 8


La disposizione prevede che gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 111, debbano essere riconosciuti dalle Regioni, dalle Province Autonome di Trento e  di Bolzano e dalle Aziende Sanitarie Locali previa verifica in loco del rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente e della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti.

L’art. 10 del decreto legislativo del 1992, si rammenta,affidava al solo Ministero della Salute il compito di autorizzare la produzione ed confezionamento, in appositi stabilimenti, dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

Il nuovo testo individua dunque nelle Regioni o nelle Aziende Sanitarie Locali le autorità preposte al rilascio del provvedimento,escludendo il Ministero della Salute. Tuttavia il Ministero resta legittimato ad effettuare verifiche ispettive sugli stabilimenti avvalendosi della collaborazione di esperti dell’Istituto Superiore della sanità.

Saranno pertanto le Aziende Sanitarie Locali competenti a comunicare tempestivamente al Ministero della Salute i dati relativi agli stabilimenti riconosciuti con l’indicazione delle specifiche produzioni effettuate e degli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della Salute provvederà all’aggiornamento periodico dell’elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul portale del Ministero stesso.

Con specifica disposizione si prevede che l'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) 1169/2011, è tenuto ad apporre in modo visibile un apposito cartello contenete le informazioni individuate con decreto del Ministro della Salute. Si deve pertanto informare adeguatamente il consumatore sulle modalità di consumo domestico del pesce crudo.
La violazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3500.

L’operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda, destinati all’alimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute. Tuttavia occorre precisare che, in caso di cessione diretta di latte crudo, l’operatore deve esporre un cartello nel medesimo luogo in cui avviene la vendita del prodotto, per informare il consumatore finale di consumare il prodotto previa bollitura.

Il provvedimento prevede inoltre il divieto di produzione di gelati fatti con latte crudo non sottoposto a trattamento termico di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, stante la possibilità di coinvolgimento di una fascia di consumatori considerata a rischio.

Il decreto prevede il divieto di somministrare latte crudo e crema cruda nell’ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, per ragioni di rischio sanitario connesso al consumo.

L’operatore del settore alimentare che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute.

La violazione delle prescrizioni in materia di latte crudo è punita con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 50 mila.

Con una specifica disposizione si stabilisce, con un integrazione al comma 3 bis dell’art. 1 del decreto legislativo n. 194 del 2008, l’esonero di alcuni imprenditori agricoli dal pagamento delle tariffe per i controlli ufficiali in materia di igiene e sicurezza alimentare relativamente all’attività di macellazione. L’esonero si applica soltanto per le attività indicate nell’allegato A Sezione 8 del testo in esame.

 

Art. 9


L’art. 9 del decreto reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie allo scopo di risolvere  alcune rilevanti problematiche di carattere sanitario che nel tempo hanno determinato la persistenza di alcune malattie animali.

Il decreto prevede che in presenza di malattie  infettive  e  diffusive  del  bestiame qualora non si è proceduto all'eradicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea, con la procedura di  cui  all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri diffida la regione interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali. Ove la regione non adempia alla  diffida  di  cui  al  comma  1, ovvero gli atti posti in essere  risultino inidonei o  insufficienti, il Consiglio dei Ministri, nomina  un  commissario  ad  acta  per  la  risoluzione dell'emergenza o il conseguimento dell'eradicazione.

 
Art. 10


In tema di farmaci, si dispone che anche le aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali (non più solo quelle titolari di AIC) sono tenute alla trasmissione dei dati di vendita alla banca dati finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo.

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