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News

Elenco operatori settore gioco RIES – rinnovo iscrizione per l’anno 2020

Con comunicato n. RU153062 (allegato1), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che dal 1° novembre 2019 è possibile rinnovare l’iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (cd. RIES) per l’anno 2020.


Il rinnovo e l’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 20 gennaio 2020, con modalità esclusivamente telematica attraverso il sito internet istituzionale dell’Agenzia, utilizzando le credenziali acquisite.


Quanto a queste ultime, l’Agenzia ha ribadito che il nome utente, una volta rilasciato, non è soggetto a scadenza, a differenza della password che, per ragioni di sicurezza, ha una validità limitata nel tempo; nel momento in cui questa non sarà più valida, andrà reimpostata dall’utente utilizzando la funzionalità automatica "Recupero credenziali". Inoltre, vale la pena ricordare che, in caso di smarrimento delle credenziali in corso di validità, il recupero delle stesse potrà essere effettuato in autonomia utilizzando la medesima funzionalità “Recupero credenziali”.


Le modalità da seguire per effettuare il rinnovo o l’iscrizione sono le stesse di quelle utilizzate negli anni precedenti (compilazione della domanda on line, ecc.) per le cui specifiche si rinvia alle “Linee guida” pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Area Monopoli (allegato 2) e alle correlate circolari Fipe riportate in calce alla presente circolare.


Come noto il rinnovo è subordinato al versamento di 150,00 euro da pagare con F24 con codice tributo 5216 e all’assolvimento dell’imposta di bollo di 16,00 euro, il cui pagamento può avvenire con due modalità alternative:

  • telematicamente, tramite il servizio PagoPa attivabile dall’utente all’interno dell’area riservata
  • con modalità cartacea, consistente nell’utilizzazione della marca da bollo tradizionale applicata sull’apposito modulo per la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo scaricabile dalla propria area dedicata e annullata attraverso firma e data apposta sulla stessa. Tale dichiarazione dovrà esser conservata in originale ed esibita qualora l’Ufficio lo richieda durante le attività di verifica.


In ogni caso, al fine di garantire all’utente un servizio d’assistenza durante lo svolgimento della procedura di iscrizione/rinnovo, l’Agenzia ha attivato uno specifico numero verde: 800.217.213


Tuttavia, come già comunicato con circolare Fipe n. 99/2019, non si può dimenticare che il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, c.d. D.L. “Fiscale”, ha introdotto importanti novità in materia.
In particolare, l’art. 27 del Decreto ha previsto l’abolizione dell’attuale elenco degli operatori del settore del gioco, disponendo l’istituzione di un registro pubblico per tutti gli operatori del gioco pubblico a decorrere dall’esercizio 2020, destinato ad assorbire il citato albo RIES.


Ciò al dichiarato fine di rendere più efficace il presidio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul comparto e contribuire a fornire un quadro di maggior dettaglio sulla distribuzione, anche territoriale, di tutti i soggetti coinvolti nella filiera dell’offerta di gioco.


Tuttavia, è bene precisare che il comma 10, del medesimo art. 27, ha previsto che l’abrogazione dell’attuale elenco RIES abbia luogo solo a partire dalla data di effettiva istituzione del nuovo Registro unico e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del relativo Decreto attuativo: sarà il Ministero dell’Economia e delle Finanze a stabilire, con Decreto, tutte le disposizioni applicative, anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento (cfr. comma 7, dell’art. 27).


L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un comunicato dello scorso 11 novembre (allegato 3), ha chiarito che, per l’anno 2020, l’iscrizione al RIES continua a costituire condizione per lo svolgimento delle attività funzionali alla raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento con vincita, confermando, quindi, che entro il 20 gennaio occorre effettuare il rinnovo con le modalità sopra indicate.


Giova poi precisare, che il testo del Decreto Fiscale, sebbene sia già in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (vale a dire dal 27 ottobre scorso), è ora al vaglio del Parlamento per la sua conversione in legge: non può escludersi, pertanto, che in sede di conversione l’art. 27 possa subire modifiche.
Resta inteso che non appena si avranno aggiornamenti in merito al tema in commento, provvederemo tempestivamente a darne notizia al territorio con apposita circolare.

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