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Emissione di fattura da misuratore fiscale

Con l’avvenuta pubblicazione del D.L. 216/2012 particolare rilievo per il settore dei pubblici esercizi assumono le disposizioni dell’art. 1 e particolarmente quelle del comma 2, lett. a) e del successivo comma 5.

 

La prima delle indicate disposizioni, inserisce, dopo l’art. 21 del DPR n. 633/1972, l’art. 21-bis, il quale prevede che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, in alternativa a quanto previsto dal citato art. 21, può essere emessa con modalità semplificata, recando almeno le indicazioni che seguono:

- data di emissione;
- numero progressivo di identificazione;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale, ovvero ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del cedente o del prestatore;
- in alternativa alla dettagliata individuazione del soggetto cessionario o committente, può essere indicato soltanto il suo codice fiscale o il numero della sua partita IVA ove trattasi di soggetto stabilito nel territorio dello stato, ovvero il suo numero di identificazione Iva nel caso di soggetto stabilito in altro Stato U.E.;
- descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo o dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che consentono di calcolarla (in altri termini, dell’aliquota IVA applicata).

 

La fattura semplificata non può essere emessa per le cessioni intracomunitarie e per le cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 10, comma 1, numeri da 1) a 4) e 9) del DPR n. 633, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore di imposta in altro Stato U.E.


Con decreto ministeriale, il limite di 100 euro può essere portato fino a 400 euro, ovvero consentita l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo relativamente ad operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche operative rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi dettati, dall’art. 13, comma 4 dall’art. 21, comma 2, del ripetuto DPR n. 633/1972.

 

La disposizione del comma 5 consente che sia la fattura disciplinata dall’art. 21 DPR n. 633/1972, sia la fattura di cui al successivo art. 21/bis possono essere emesse mediante gli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge n. 18/1983.

 

Le norme – che rendono più agevole l’attività di quegli esercizi ai quali la clientela richiede, in particolare dopo la possibilità di detrarre l’IVA delle prestazioni di somministrazione, la fattura - si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

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