Con sentenza n. 492/2024 il Tribunale di Pisa ha confermato che i profili caratterizzanti gli Home Restaurant sono tipici dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente applicabilità dei medesimi obblighi normativi e, nella fattispecie, la SCIA per l’avvio dell’attività.
Una sentenza che conferma quanto da sempre sostenuto da Fipe-Confcommercio, ovvero che gli Home Restaurant sono qualificabili, dal punto di vista normativo, alla stregua di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il caso è stato dibattuto al Tribunale di Pisa, che lo scorso 8 aprile ha pubblicato un’importante la sentenza (n. 492/2024) di secondo grado. Secondo i giudici i “ristoranti in casa” sono attività di somministrazione di alimenti e bevande e, per garantire un corretto funzionamento del mercato e la sicurezza dei consumatori, soggiacciono al medesimo trattamento normativo.
La vicenda trae origine dall’ordinanza di ingiunzione che il Comune di Montopoli in Valdarno aveva adottato nei confronti di un Home Restaurant per aver esercitato attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in assenza della necessaria SCIA. Il Giudice di Pace di San Miniato aveva annullato la sanzione comminata dal Comune, affermando che non era stata raggiunta prova del carattere pubblico dell’attività e, quindi, non poteva trovare applicazione l’obbligo di SCIA.
La sentenza del Tribunale di Pisa, in riforma della pronuncia di primo grado, conferma la correttezza dell’operato del Comune di Montopoli e ribadisce la necessità di SCIA anche per chi svolge dietro corrispettivo l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in privata dimora.
Risulta interessante che l’autorità giudicante riconosce che, sebbene l’attività di Home Restaurant presenti difformità quantitative (offerta saltuaria, rivolta a un minor numero di persone) rispetto alla ristorazione, i profili caratterizzanti della prima (offerta al pubblico, pagamento di un corrispettivo, ecc.) sono tipici dell’attività di somministrazione e, quindi, sono idonei a consentirne l’assimilazione dal punto di vista normativo.
Nel caso specifico, poi, l’attività era stata pubblicizzata sui social network e l’offerta, così come l’accesso al servizio, erano rivolti a un pubblico indistinto, esattamente come un pubblico esercizio. Va inoltre ricordato che anche il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato sul tema (Sent. n. 02437/2023) affermando espressamente che l’attività di Home Restaurant (nel caso trattato consisteva nella gestione di un posto di ristoro e somministrazione di alimenti all’interno di un immobile privato e svolto nell’interesse dei soci di un’azienda agricola e di ulteriori clienti occasionali) rientra a pieno titolo nel concetto di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 1 della Legge n. 287/1991.
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