SALDI: LE REGOLE DA RISPETTARE
Si ricordano alcune regole da rispettare per l'effettuazione corretta dei saldi estivi (LR 29/2005 - articolo 34)
Data di inizio: 2 LUGLIO 2016 (data stabilita da Delibera della Giunta regionale, come previsto dall’art. 34, comma 2, della LR 29/2005)
Data di termine: 30 SETTEMBRE 2016
Si sottolinea che nel periodo ricompresi tra le due date, i saldi possono essere effettuati per periodi di tempo limitati determinati a facoltà dell'esercente. Stando all'interpretazione della Regione FVG, ci deve essere, quindi, almeno un giorno di interruzione.
Modalità di Presentazione: La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata. Si ricorda che non è più necessaria alcuna comunicazione preventiva al Comune di competenza.
È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto espresso in percentuale ed il prezzo finale.
Esempio: Prezzo ordinario 100 (barrare 100)
Percentuale Sconto 10%
Prezzo finale 90
Inoltre si vuole portare l'attenzione su alcuni punti dell'articolo 38 della stessa normativa regionale.
Oltre al fatto che la pubblicità non deve essere ingannevole, le merci in saldo devono essere presentate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.
È fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura "VETRINA IN ALLESTIMENTO" per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.
Si ricorda inoltre che le recenti modifiche apportate dalla LR. 4/2006, dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
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DIFFIDA AMMINISTRATIVA
Sottolineiamo inoltre che elemento estremamente innovativo e favorevole alle aziende è il nuovo strumento della diffida amministrativa al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese, ottenuto dalla Confcommercio regionale con l’inserimento del seguente articolo:
Art. 37
(Modifiche della legge regionale 1/1984 )
Alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
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(Diffida amministrativa)
1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.
2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <>), previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 19, comma 1, in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera m);
b) articolo 19, comma 2, in materia di separazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), dalle altre merci;
c) articolo 19, comma 4, in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;
d) articolo 32 in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio;
e) articoli 33, 34, 35, 36 e 37 in materia di vendite straordinarie;
f) articolo 38 in materia di comunicazioni relative alla sospensione, cessazione o cessione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio;
g) articolo 78 in materia di pubblicità dei prezzi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.>>;
b) dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo 4 è inserita la seguente:
<>.
I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Dr. Riccardo Pederneschi 0434.549416)