Con Risoluzione 3 maggio 2017, n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alle confezioni di erbe aromatiche.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che, alla luce della L. n. 122/2016 che ha introdotto il n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
- è consentita l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% solo ed esclusivamente per le cessioni di “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07.)". Ne deriva che in tutti gli altri casi, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse, comporta l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota ordinaria, pari al 22%; per le cessioni di piante aromatiche in vaso, l’applicazione dell’aliquota del 5% è consentita solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo elencate nella suddetta norma.