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Legge di conversione degreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del Piano "Destinazione Italia" - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

È entrata in vigore sabato scorso, 22 febbraio, la legge 21 febbraio 2014 n. 9, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (Gazzetta Ufficiale n.43 del 21 febbraio 2014, Suppl. Ord. n.15).                                                                              

Si riporta di seguito una sintesi delle principali modifiche intervenute nel corso dell'esame parlamentare.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

 

Prezzi minimi garantiti (art. 1, comma 2)

Con la legge di conversione del decreto c.d. "Destinazione Italia" viene riscritto il comma 2 dell'art. 1 relativo al meccanismo incentivante dei prezzi minimi garantiti. La nuova formulazione esclude da tale meccanismo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i seguenti impianti:

impianti fotovoltaici sino a 100 KW; impianti idroelettrici sino a 500 KW.

 

Revisione durata incentivi per l'energia prodotta da impianti rinnovabili (art. 1, comma 4)

Al comma 4, come modificato in fase di conversione, viene sancito che il sistema opzionale di rimodulazione al ribasso degli incentivi, in cambio dell'estensione della durata del periodo incentivante di ulteriori 7 anni, non potrà comunque avvenire prima del 1° gennaio 2015 e potrà essere differenziato per fonte.

 

Riduzione degli oneri generali applicati al consumo di gas per le imprese energivore (art.1, comma 6-bis)

Con l'introduzione del comma 6-bis si prevede che, con successiva delibera dell'Autorità per l'energia, siano rivisti i corrispettivi relativi agli oneri generali applicati al consumo di gas, al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali e di tenere conto della definizione di impresa a forte consumo di energia (cfr art. 39 del D.L. 83/2012).

La norma produce l'effetto di introdurre corrispettivi più bassi per le imprese industriali - come già avvenuto per l'energia elettrica - a discapito, tuttavia, delle altre categorie imprenditoriali.

 

Mercati retail energia elettrica e gas (art.1, commi da 6-ter a 6-septies)

I commi aggiuntivi menzionati nel titolo, impegnano l'Autorità per l'energia all'emanazione di nuove delibere, finalizzate:

all'identificazione delle componenti minime obbligatorie da esplicitare nelle offerte di energia elettrica e gas, al fine di migliorare la confrontabilità dei prezzi; al miglioramento dell'utilizzo dei contatori telegestiti, al fine di facilitare la lettura dei consumi da parte del consumatore, evitando l'utilizzo improprio del sistema dei conguagli e delle letture stimate. Viene inoltre previsto, in tema di contatori, che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) avvii una ricognizione finalizzata ad assicurare la terzietà, l'imparzialità, l'integrità e l'indipendenza dei controlli metrologici sugli strumenti di misurazione (acqua, elettricità e gas).

 

Attestato di prestazione energetica (APE) e compravendita immobiliare (art. 1, commi da 7 a 8-quater)

Viene chiarito che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione (casi di locazione) o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.

Per le locazioni di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno viene eliminato l'obbligo di riportare nelle comunicazione commerciali gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, nonché la classe energetica corrispondente.

Si prevede inoltre che, ai fini del raffrescamento di un edificio o unità immobiliare, le schermature solari mobili di classe due (EN 14501:2006) siano prese in considerazione nell'ambito del rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

Viene abrogato il comma 3-bis dell'articolo 6 del D.L. 63/2013 che prevedeva che l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica scattasse dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento delle metodologie di calcolo previsto dal comma 12 dell'articolo 6 del D.L. 63/2013.

 

Terzo responsabile dell'impianto termico (art. 1, comma 7-bis)

Viene chiarito che qualsiasi tipo di impresa, non solo giuridica ma anche quindi società di persone e ditte individuali, può, se in possesso dei requisiti previsti dal comma 52 dell'Allegato A del D.Lgs n. 192/2005, essere qualificata come terzo responsabile dell'impianto termico.

 

Biocarburanti (art. 1, comma 15)

Viene riscritto il comma 15 dell'articolo 1 spostando al 2015 la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti al 5% (il DL prevedeva inizialmente di congelarla al 4,5% per il 2014), rimuovendo, tra l'altro, l'autorizzazione all'import di biofuel e la discriminazione tra rifiuti e sottoprodotti Ue e non Ue. Modifiche necessarie per evitare l'apertura di una procedura di infrazione, successiva al progetto pilota 5465/13/Ener "Limitazioni al doppio conteggio di biocarburanti basati su rifiuti e sottoprodotti".

 

Stoccaggio gas (art. 1, commi 16-bis e 16-ter)

Si prevede un termine perentorio di 60 giorni, a decorrere dalla data di conversione del decreto, entro il quale i soggetti investitori indicati all'articolo 5, c. 1, let. b), numeri 1) e 3) del D.Lgs 130/2010 devono confermare al MISE il mantenimento della partecipazione negli investimenti di sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio. La disposizione è finalizzato alla verifica dell'effettiva volontà di tali soggetti ad andare avanti nei relativi progetti di investimento.

Viene previsto che l'obbligo di attestare la propria quota di mercato, ai sensi del D.Lgs 130/2010, sussiste qualora tale valore sia superiore al 10%. Per i soggetti con quote di mercato superiori al 10% vige l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, di offrire in vendita nel mercato a termine del gas naturale gestito dalla società GME S.p.A un volume di gas corrispondente al 5% del totale annuo immesso nel mercato nazionale e contestualmente di acquistare al medesimo mercato un pari quantitativo con un limite in termini di differenziale tra prezzo di vendita e di acquisto fissato per decreto ministeriale.

 

Affidamento servizio di distribuzione gas (art. 1, commi 16 e 16 quater)

Sono state modificate le norme sulle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, con l'obiettivo di rivedere i criteri di valorizzazione delle reti di distribuzione.

Inserito un comma aggiuntivo che prevede che i gestori uscenti delle concessioni di distribuzione gas anticipino alla Stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per gli oneri di gara che verrà restituito dal concessionario subentrante con modalità definite dall'Autorità.

 

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste (art. 4)

Vengono introdotte ulteriori specifiche riguardo la riscrittura dell'articolo 252-bis del D.lgs. 152/2006 per consentire la stipula da parte del Ministero dell'Ambiente e del MISE di accordi di programma coi soggetti interessati per la bonifica di siti di interesse nazionale, con particolare riferimento all'area del porto di Trieste.

Viene chiarito che la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi erogati dallo Stato non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

 

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3)

La norma in esame, ha lo scopo di favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese.

In particolare, istituisce un credito di imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016. Tale credito viene riconosciuto - fino ad un importo massimo annuo di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria - a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente:

dalla forma giuridica; dal settore economico in cui operano; dal regime contabile adottato; nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo registrati a decorrere dal 2014 e fino al 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro in ciascuno dei predetti periodi di imposta.

Sono destinatari del credito d'imposta in esame, anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. In tali casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali in modo da tener conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese.

Le attività di ricerca e sviluppo, inclusa la creazione di nuovi brevetti, che possono usufruire dell'agevolazione in esame riguardano, nello specifico:

i lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Circa la determinazione del credito d'imposta in questione, sono ammissibili le spese relative:

al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione od utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto dell'Iva); ai costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti od ottenuti in licenza da fonti esterne. Al fine di poter usufruire del beneficio fiscale, il credito spettante deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.

Con un apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico saranno stabilite le modalità applicative, nonché le cause di decadenza e revoca dell'agevolazione in esame. Si precisa che, qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle dichiarate, la misura del credito sarà ridotta dal 50% al 40%, sempre che permanga la spesa incrementale.

 

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CREDITO

 

Disposizioni in materia di imprenditoria giovanile e femminile (art. 2, commi 1 e 1-bis)

Con l'art. 2, comma 1 sono state introdotte importanti modifiche al decreto legislativo n. 185/2000 in materia di "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego".

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono ora concedibili aiuti nella forma del mutuo agevolato per gli investimenti, a tasso zero, da restituire al massimo in 8 anni e di importo sino al 75% della spesa ammissibile.

Con le modifiche introdotte in sede di conversione è stata accolta l'istanza di Confcommercio di estendere l'agevolazione all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo.

L'operatività' della norma è subordinata all'emanazione della normativa secondaria da parte del Ministro delle sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con l'inserimento del comma 1-bis viene stabilito che, per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il medesimo Fondo.

 

Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa (art. 12, comma 6-bis)

Con l'aggiunta del comma 6-bis la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo di garanzia per le PMI) può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari sia di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA

 

Misure per favorire la diffusione della lettura (art. 9)

In sede di conversione in legge la disposizione è stata sostanzialmente modificata. In particolare l'articolo prevede, previa verifica della coerenza dell'intervento con quanto contenuto nel pertinente Programma Operativo Nazionale della programmazione 2014-2020, l'istituzione di un credito d'imposta sui redditi degli esercizi commerciali che effettuano la vendita al dettaglio a fronte dell'acquisto di libri anche in formato digitale e muniti di codice ISBN da parte degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in possesso di un buono sconto rilasciato dal dirigente scolastico.

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015 individua per ogni studente l'importo disponibile in base all'ammontare stabilito e nei limiti delle risorse individuate in ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento.

Le modalità applicative della disposizione saranno definite con apposito decreto, con il quale saranno anche previste le misure per il monitoraggio dell'agevolazione.

L'ammontare delle risorse disponibili per l'agevolazione in parola è di 50 milioni di euro a valere sulla programmazione 2014-2020. I beneficiari potranno usufruire dell'agevolazione nei limiti del de minimis.

 

Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo (art. 13, commi 10 e 11-bis)

Le disposizioni di cui al comma 10 apportano le seguenti modifiche all'articolo 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice contratti pubblici) in materia di subappalto:

nuova formulazione del comma 3 che subordina la possibilità di pagamento diretto al subappaltatore al caso specifico in cui "ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti", includendo nella sfera dei potenziali destinatari anche i mandanti e le società (anche consortili) eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, mentre invece la precedente formulazione subordinava tale possibilità alla più generica sussistenza di "condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto"; introduzione di un nuovo comma 3-bis ai sensi del quale, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, viene sempre consentito alla stazione appaltante, secondo le determinazioni del tribunale competente, di provvedere ai pagamenti degli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, le società, anche consortili, nonché i subappaltatori e i cottimisti. un nuovo comma 3-ter che prevede, nelle ipotesi sopra richiamate, l'obbligo della stazione appaltante di pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari. Inoltre, al fine di evitare che imprese sottoposte a concordato preventivo con continuità aziendale possano partecipare a gare d'appalto con finalità fraudolente, le disposizioni di cui al comma 11-bis della norma in oggetto introducono, dopo il terzo comma dell'art. 186-bis Legge fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), la previsione che, una volta avviato il concordato, l'eventuale partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici sia subordinata ad un'autorizzazione del tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO

 

Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per Start Up innovative, ricerca e studio (art. 5)

Le legge di conversione del decreto ha introdotto, relativamente al fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, due commi: il comma 1-bis, con il quale si prevede che le risorse aggiuntiva del Fondo siano prioritariamente utilizzate a beneficio delle PMI; il comma 1-ter, con il quale si stabilisce che il MISE, a partire dal 30 giugno 2014, dovrà pubblicare su apposito spazio web il bilancio annuale del Fondo.

Inoltre con l'introduzione del comma 2-bis i procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione delle merci ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, devono essere conclusi nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per quello relativo alla visita delle merci. Qualora il controllo richiedesse accertamenti di natura tecnica, i tempi per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. La norma pone in capo al responsabile del procedimento la responsabilità sul rispetto della tempistica richiamata.

 

Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria (art. 6)

Il comma 1 è stato modificato al fine di prevedere che le agevolazioni tramite voucher trovino copertura finanziaria, oltre che a valere sulle risorse del PON 2014-2020, anche su quelle del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e del Fondo di rotazione L.183/87. Inoltre vengono ampliati gli interventi finanziabili (oltre all'acquisto di hardware, software, servizi per l'efficienza aziendale e per l'e-commerce, acquisizione di connettività a banda larga e ultra larga e formazione qualificata, già indicati nel decreto) ai servizi per l'organizzazione flessibile del lavoro (tra cui il telelavoro) e ai servizi di collegamento ad internet per via satellitare (nei casi in cui non è possibile accedere con le reti terrestri o l'intervento infrastrutturale non è economicamente sostenibile).

Con l'introduzione del comma 4-bis, le disposizioni del Decreto MISE del 1° ottobre 2013 a favore dello sviluppo digitale (che introduce, accanto allo scavo tradizionale, metodologie di scavo a limitato impatto ambientale, come perforazione orizzontale e minitrincea) si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie.

E', inoltre, aggiunto il comma 4-ter, prevedendo che entro 60 giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione, un decreto del MISE di concerto con il Ministero dei Trasporti, definirà ulteriori misure e specifiche tecniche sulla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultra larga.

Il comma 5-bis prevede, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione, e ai fini della mappatura della rete di accesso ad internet, la realizzazione di una banca dati delle reti di accesso a Internet a cura dell'AGCom, tramite aggiornamenti (con formato dati di tipo aperto), da richiedere agli operatori del settore.

Al comma 9 viene esplicitato che gli indennizzi eventualmente dovuti, che saranno distribuiti successivamente al 31 dicembre 2014 in base alle risorse residuali all'erogazione compensativa prevista per il volontario rilascio di porzioni di spettro per la liberazione di frequenze utilizzate dai Paesi confinanti, andranno a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale a seguito delle pianificazioni dell'AGCom come definito nell'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011 (legge 75/2011)

Viene inserito il comma 9 bis che prevede che l'AGCom stabilisce le modalità e le condizioni secondo le quali i soggetti in possesso dei diritti trasmissivi in ambito locale dovranno cedere almeno un programma a favore di chi, legittimamente operante, ha effettuato un volontario rilascio di frequenze utilizzate dai Paesi confinanti sulla base della pianificazione AGCom come definito nell'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011 (legge 75/2011).

Al comma 10 viene previsto che il credito d'imposta a favore delle PMI per le spese documentate relative a interventi di rete fissa e mobile per la connettività digitale fissa e mobile venga concesso (oltre che sui fondi PON, come già previsto nel DL 145/2013) anche a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e sul Fondo di rotazione.

E' stato aggiunto il comma 14 bis con il quale viene inserito all'art. 47 della L. 35/2012 (che istituisce l'Agenda digitale italiana) il comma 1-bis, con il quale vengono autorizzate l'Agenzia per l'Italia digitale e le Amministrazioni interessate a stipulare contratti e convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICI, CULTURALI ED AMBIENTALI

Progetti di valorizzazione territoriale (art. 13, commi da 24 a 28)

In sede di conversione del decreto, è stato confermato lo stanziamento di 500 milioni di euro per finanziare progetti di valorizzazione di aree territoriali sull'intero territorio nazionale, presentati da Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 150.000 abitanti.

Le modifiche apportate nel corso dei lavori parlamentari prevedono la possibilità di presentare progetti congiunti da parte di diversi Comuni in collaborazione tra loro, per il miglioramento dei servizi di accoglienza dei turisti e dell' informazione, legati ad Expò 2015; ed ammettono, entro determinati limiti, il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria, se collegati ad un più ampio progetto di valorizzazione dell'area.

I progetti, volti alla valorizzazione di beni storici, culturali ed ambientali ed alla realizzazione di servizi di attrattività turistica, debbono assicurare un impegno giuridicamente vincolante dei fondi entro il 30 giugno 2014 (originariamente 31 maggio) ed essere portati a compimento entro il mese di febbraio 2016.

Modificato in parte il percorso di definizione dei criteri di utilizzo del fondo e delle modalità di attuazione degli interventi: confermato il ricorso al Decreto del Ministro per gli Affari regionali (sentito il ministro per la Coesione territoriale), da varare entro fine marzo. Le modalità di attuazione degli interventi potranno essere individuate anche attraverso il ricorso ad apposita convenzione con l'ANCI.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare (art. 14)

Nell'ambito delle misure per il contrasto del lavoro sommerso o irregolare, il Ministero del lavoro e politiche sociali viene autorizzato ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore tecnico e ispettore del lavoro.

I maggiori introiti derivanti dall'incremento di talune sanzioni amministrative saranno assegnati al Fondo Sociale per l'occupazione e formazione e ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro.

Inoltre, nel confermare l'inasprimento del 30% delle sanzioni amministrative per mancata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, viene chiarito che restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Infine, il decreto prevede che le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di durata massima dell'orario di lavoro consentita, nonché in caso di mancato rispetto della disciplina normativa sul riposo settimanale (art. 18 bis c. 3 e 4 del d. lgs 66/2003) siano raddoppiate (in luogo della decuplicazione originariamente prevista nel testo del decreto legge) e che tale disposizione si applichi alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto

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