Con la presente Vi informiamo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ha fornito con propria nota alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni da seguire in caso di utilizzo di denaro contante in presenza di acconti e saldi precontrattualizzati.
Come è noto, la norma (articolo 49 del D.lgs 231/2007) vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è pari o superiore a 1000 euro. Inoltre, è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.
La nota in esame si riferisce ai pacchetti/servizi turistici venduti da tour operator o agenzie di viaggio, per i quali l’entità dell’acconto e la possibilità di rateizzazione sono previsti per legge (Codice del Turismo). Inoltre, la prassi commerciale, ormai consolidata e riprodotta nelle condizioni speciali del contratto di vendita, prevede la possibilità di suddividere il pagamento del prezzo del pacchetto turistico in più acconti e un saldo finale.
Secondo il Ministero, il pagamento di un pacchetto/servizio turistico, il cui prezzo sia d'importo pari o superiore a 1.000 euro, potrà essere effettuato in singole rate corrisposte in denaro contante solo se l'importo dei singoli acconti sia inferiore al limite di legge e la rateizzazione prevista da regolare contratto, sottoscritto dal cliente e dal tour operator/agenzia di viaggio, contenente l'importo complessivo da pagare, l'indicazione delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Nella suddetta ipotesi, la rateizzazione non è finalizzata ad eludere la previsione dell'art. 49, ma è concordata tra venditore e cliente nel contratto di vendita da entrambi sottoscritto e nel quale è anche chiaramente indicata la tempistica e l'importo delle singole rate.