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Nuove regole amministrative apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 TULPS

ATTENZIONE: SCADENZA PROROGATA AL 30.04.2022

 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito la disciplina dei titoli autorizzatori, nonché dei parametri numerici e dei criteri di installazione degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS.

 

Con riferimento ai titoli autorizzatori:

Entro il 28 febbraio 2022  30 APRILE 2022 (come da proroga dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

  • il gestore degli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 dovrà richiedere telematicamente alla suindicata Agenzia il rilascio di un nulla osta per la messa in esercizio in sostituzione del precedente, nonché del dispositivo di identificazione elettronica;
  • il gestore degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. c bis) e c ter) dovrà richiedere il rilascio del nulla osta per la messa in esercizio, nonché del dispositivo di identificazione elettronica;


Entro il 30 giugno 2022, il gestore degli apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, comma 7, lett. a) e lett. c), verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti, dovrà richiedere il rilascio, in sostituzione del precedente, del nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

 

Ricordiamo che l’esercente di un Pubblico Esercizio nel quale siano installati gli apparecchi da intrattenimento in oggetto, qualora ne sia proprietario, è tenuto a procurarsi i titoli autorizzatori per la messa in esercizio degli stessi. Invero, solo in questo caso (e, quindi, non allorché ne abbia il possesso sulla base di altri titoli) l’esercente è equiparato al “gestore” dell’apparecchio ed è, dunque, titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio. Negli altri casi, invitiamo a prendere contatto con il gestore degli apparecchi.

 

INDICAZIONI OPERATIVE
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Circolare n. 3/2022 (in allegato) ha fornito le istruzioni pratiche e le indicazioni circa la gestione e il rilascio dei titoli autorizzatori, precisando che le richieste di rilascio/sostituzione di tali titoli vanno presentate esclusivamente in via telematica mediante accesso all’area riservata sul sito dell’Agenzia (https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/home) .

A tal proposito, è bene sottolineare che:

  • alla domanda deve essere allegata una scheda esplicativa nella quale si fornisce un’illustrazione sintetica del funzionamento dell’apparecchio e dei giochi contenuti;
  • subito dopo la presentazione della domanda, l’utente avrà visibilità della richiesta inoltrata, che apparirà nello stato “protocollata”;
  • la richiesta, a seguito dei tempi tecnici per la lavorazione, sarà quindi validata e l’utente sarà abilitato al pagamento del corrispettivo che risulta dovuto in funzione del titolo e del dispositivo di identificazione elettronica (all’interno dell’applicativo la richiesta apparirà nello stato “da pagare”);
  • effettuato il versamento tramite il sistema PagoPA/Opera e decorsi i tempi tecnici necessari al suo abbinamento con la richiesta, l’istanza assumerà lo stato “pagata”;
  • da quel momento, occorrerà attendere i tempi di lavorazione e di spedizione all’Ufficio territorialmente competente del dispositivo di identificazione elettronica (che l’Agenzia stima in 7 giorni lavorativi dal momento del pagamento). La presenza del dispositivo presso l’Ufficio è segnalata all’utente tramite apposito messaggio recante la dicitura “titolo disponibile” all’interno dell’applicativo nella sezione “richieste”;
  • l’utente dovrà quindi recarsi presso l’Ufficio territoriale ove avverrà la stampa e la consegna del titolo e del correlato dispositivo di identificazione elettronica;
  • per il 2022 (primo anno di attuazione delle nuove regole) la stampa e la consegna del nulla osta determina il termine iniziale per il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti (DPR n. 640/1972, come modificato dal D.Lgs n. 60/1999);
  • per i titoli autorizzatori che devono essere richiesti entro il prossimo 30 aprile, saranno considerate presentate nei termini tutte le istanze che alla data del 30 aprile risultino sull’applicativo almeno nello stato “protocollate”, pur potendo il pagamento essere effettuato in data successiva, ma comunque entro l’anno in corso.

Sono disponibili al link https://www.youtube.com/user/AgenziaDogane/videos dei video introduttivi "SCHEDA PILLOLE da 1 a 5" che illustrano come utilizzare le funzionalità dell'applicazione ai fini della presentazione di una istanza. 

 

Nel caso non si riesca a presentare la domanda entro il 28 febbraio 30 aprile p.v., consigliamo di non installare, dopo il 1° maggio 2022, apparecchi sprovvisti di regolare nulla osta rilasciato da ADM, per evitare di incorrere in sanzioni.

 

Inoltre, dal 1° maggio 2022 la suindicata Agenzia ha chiarito che presso bar, ristoranti, stabilimenti balneari, sale scommesse, punti di gioco all’interno di esercizi con attività principale diversa e sale bingo, con riferimento agli apparecchi in oggetto, potranno essere installati esclusivamente:

  • quelli del comma 7 lett. a);
  • quelli del comma 7 lett. c) purchè (i) non attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento ma esclusivamente finalizzate al gioco, ovvero (ii) non consentano il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza;
  • comma 7 lett. c bis) purché (i) non attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco, ovvero (ii) non distribuiscano tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;
  • quelli del comma 7 lett. c ter).

 

E’ altresì previsto un numero massimo di apparecchi installabili a seconda della tipologia di esercizio e della relativa superfice sintetizzato, per maggiore comodità, nel seguente specchietto:

  • Bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, edicole, circoli privati e associazioni autorizzati in base all’art. 86 TULPS, altri esercizi autorizzati in base all’art. 86 TULPS - 1 apparecchio ogni 5 mq fino ad un massimo di 10
  • Aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS, sale giochi - 1 apparecchio ogni 5 mq
  • Punti di gioco all’interno di esercizi con attività principale diversa, rivendite tabacchi e ricevitorie Lotto - 1 apparecchio ogni 5 mq fino ad un massimo di 4
  • Sale scommesse e sale bingo - 1 apparecchio ogni 5 mq fino ad un massimo di 75
  • Sale giochi con soli apparecchi senza vincita in denaro e attività di spettacolo viaggiante - 1 apparecchio ogni 2 mq

 

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