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Obbligo di esporre un cartello contenente le informazioni ai consumatori per il corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute recante ''Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189''.

 

Il decreto dà attuazione all'art. 8, comma 4, del D.L. 158/2012, cd. "Decreto Balduzzi".

 

L'art. 2 del decreto in oggetto stabilisce che ''l'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le informazioni riportate all'allegato 1''.

 

La dicitura di cui all'allegato 1, che deve essere riportata pedissequamente sul cartello, è la seguente:

 

Informazioni al consumatore per un corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi

In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto

deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C

in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.

 

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, il cartello deve essere apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce. Le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Il comma 3 stabilisce invece che le eventuali altre indicazioni presenti sul cartello, devono essere riportate in caratteri di dimensioni inferiori rispetto a quelli impiegati per la formula obbligatoria.

L'art. 1, comma 2, prevede invece un'esclusione: l'obbligo di apposizione del cartello non si applica ai prodotti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, punto 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 853/2004, e cioè ai prodotti della pesca decongelati che sono stati conservati congelati per un periodo di tempo sufficiente a uccidere i parassiti vivi.

Si segnala infine che l'art. 8, comma 5, del decreto 158/2012 prevede una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 3500 per il mancato rispetto dei suddetti obblighi informativi.

Il decreto entra in vigore il 25 agosto 2013

Il cartello (v. allegato) è a disposizione dei soci presso la sede di Pordenone e delle Delegazioni.

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