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Proroga obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante: Decreto Legge in G.U.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2018, n. 148, il Decreto Legge 28 giugno 2018 n. 79 che proroga il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
Il Decreto stabilisce che per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, l'obbligo di emissione di fattura elettronica si applica a partire dal 1° gennaio 2019, pertanto fino al 31 dicembre 2018 si ptrà ancora utilizzare la scheda carburante.

Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2018, la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA saranno possibili solo se verranno utilizzati metodi di pagamento tracciabili.
Non rientrano nella proroga le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti di filiera delle imprese che operano nell'ambito di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture verso la Pubblica Amministrazione.

Infine, scatta l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio effettuate, ad esempio, da compagnie petrolifere o da grandi distributori, in quanto la proroga interessa solo le cessioni realizzate dagli impianti stradali.

 

In sintesi:

 

- le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, l'obbligo di emissione di fattura elettronica si applica a partire dal 1° gennaio 2019, pertanto fino al 31 dicembre 2018 si ptrà ancora utilizzare la scheda carburante; 
- il soggetto che acquista carburante per autotrazione può continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31 dicembre 2018 ma se si effettuano pagamenti in contanti, non è possibile detrarre l’IVA o dedurre i costi di quei rifornimenti;
- ai fini fiscali è possibile abbandonare la scheda carburante ed utilizzare solo i pagamenti tracciabili obbligatori per la detrazione dell’IVA e per la deducibilità del costo;
- l’obbligo della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 è confermata per i passaggi precedenti alla cessione di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione (ad es. i gestori di impianti ricevono da grossisti fattura elettronica così come i soggetti passivi IVA che acquistano carburante direttamente dalla compagnia petrolifera mediante contratti di netting) e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della Pubblica Amministrazione.

 

2 luglio 2018: ulteriori chiarimenti dell'agenzia delle Entrate

Con Circolare 2 luglio 2018, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica (art. 1, commi 909 e ss. Legge n. 205/2017). Tra le altre cose, il documento di prassi precisa che:

 

•  devono essere documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione; di conseguenza, sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di benzina e gasolio destinati a imbarcazioni, aereomobili, veicoli agricoli. Bisogna considerare che l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 è confermato per i passaggi precedenti alla cessione di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione;

 

•  l’obbligo della fatturazione elettronica: trova applicazione solo se l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni previste dalla legge (D.Lgs. n. 50/2016); trova applicazione solo nei confronti di coloro che sono titolari di contratti di subappalto o coloro che per vincolo contrattuale eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore; non opera rispetto ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi è un soggetto che non può essere qualificato come P.A.; in caso di consorzio, non si estende ai rapporti consorzio/consorziate; 

 

•  in fase di prima applicazione le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni purché venga garantita la corretta liquidazione dell’IVA.

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