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Somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni: responsabilità ed obblighi del gestore secondo la Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sull’interpretazione da dare all’articolo 689 co. 1 del Codice Penale che punisce con la pena dell’arresto fino ad un anno l’esercente che “somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità”.

La condanna comporta altresì la pena accessoria della sospensione dell’esercizio da 15 giorni a due anni (art. 35 C.P.)


La ratio della norma è la prevenzione dell’alcolismo come causa di degenerazione morale e sociale nei confronti di soggetti particolarmente indifesi. Si tratta di un “reato proprio”, cioè il soggetto attivo può essere soltanto il titolare o il gestore di un pubblico spaccio di cibi o bevande.


L’interpretazione, estremamente rigorosa, data dalla Cassazione, richiede da parte dei gestori estrema attenzione e cautela anche nell’impartire disposizioni corrette e puntuali ai propri dipendenti addetti alla mescita degli alcolici.


Con la sentenza della V sezione penale n. 46334 del 26 giugno 2013, è stata affermata la responsabilità penale ex art. 689 C.P. “del gestore di un locale in cui un cameriere provvede a servire bevande alcoliche a soggetti minori degli anni sedici, essendosi fidato della risposta dei minori di avere più di sedici anni, pur se il gestore non era presente nel locale”.

Secondo i supremi giudici difatti “il gestore non può delegare al personale dipendente l’accertamento della effettiva età del consumatore, dovendo invece egli vigilare affinchè i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo loro fornite dal gestore”.

 

 

In definitiva, alla luce di una oramai consolidata giurisprudenza, è pertanto senz’altro opportuno che il gestore impartisca al personale addetto alla mescita la precisa disposizione di accertarsi dell’età dell’avventore, mediante richiesta di esibizione del documento di identità, ogni volta che vi sia anche solo il dubbio che un giovane che chiede la somministrazione di alcolici possa avere meno di sedici anni.

A tal proposito si consiglia ai gestori di far sottoscrivere da tutto il personale addetto alla somministrazione una apposita dichiarazione scritta, da conservare ed utilizzare in caso di contestazione, di avere ricevuto dal gestore tale disposizione.

 



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