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Veicoli in comodato: da comunicare alla Motorizzazione l'utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e in comodato (per un periodo superiore a 30 giorni)

Una disposizione contenuta nel Codice della strada, prevede l’obbligo in capo ai soggetti utilizzatori “abituali” di veicoli di terzi di comunicare alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo.
Intervenendo con la Circolare, il Ministero, individua la nozione di utilizzatore e fissa al 03.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in esame, confermando la sanzione pari a € 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione.
In particolare l’adempimento in esame interessa i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato (per un periodo superiore a 30 giorni).

 

SOGGETTI OBBLIGATI • comodatario;
• affidatario, in caso di custodia giudiziale;
• locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
• erede;
• utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”
   
SOGGETTI ESONERATI • i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione;
• i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.
   

VEICOLI DI AZIENDE
O ENTI (PUBBLICI O PRIVATI)

• detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio;
• concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni Veicoli aziendali.

 

Nelle predette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli.

Pertanto, per tutti coloro che si vedono coinvolti in tale obbligo si rivolge l’invito di recarsi presso un ufficio Pratiche Automobilistiche per provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

 

Normativa:
• Art. 94, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. n. 285/92
• Art. 247-bis, DPR n. 495/92
• Circolari MIT 6.12.2012, n. 33691 e 10.7.2014, n. 15513

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