Facciamo seguito alle notizie del 13.02.2018 per fornire maggiori approfondimenti sui temi più importanti che hanno caratterizzato la nascita del nuovo CCNL.
DURATA
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.
MERCATO DEL LAVORO
Il nuovo CCNL contiene una riformulazione dei principali istituti contrattuali riguardanti il mercato del lavoro. Tale intervento si è reso necessario per adeguare ed armonizzare la normativa precedentemente utilizzata a seguito della modifiche introdotte in particolare dal Jobs Act.
Contratto a tempo determinato
In particolare si è provveduto ad aggiornare la normativa contrattuale confermando le percentuali fino al 20% di lavoratori che possono essere assunti con questa tipologia di contratto, riferite all’azienda e non più all’unità produttiva.
L’accordo prevede la non applicazione al settore della regola sulla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nei casi di successione di più rapporti di lavoro che superino il limite temporale di 36 mesi (stagionalità e intensificazioni) e la non applicazione dei termini previsti in caso di riassunzione (c.d. stop and go), nei casi di nuove attività, sostituzioni, stagionalità ed intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.
Apprendistato
La percentuale di conferma per l’assunzione di nuovi apprendisti, in precedenza fissata al 70%, viene definita nel 50% degli apprendisti nel triennio precedente. Viene definita la disciplina contrattuale dell’apprendistato di primo e terzo livello. La nuova proporzione numerica è di 3 apprendisti ogni due qualificati, mentre rimangono invariate le percentuali della retribuzione degli apprendisti rispetto alla durata triennale o quadriennale.
Somministrazione a tempo determinato
Viene aumentata al 10% la percentuale massima di utilizzo, con un minimo di tre lavoratori somministrati (in precedenza all’8%) per unità produttiva calcolata sul numero dei dipendenti.
Sono escluse dalla percentuale le somministrazioni attivate per sostituzione e per eventi e fiere.
ORARIO DI LAVORO
Orario multiperiodale
Viene definita una nuova disciplina delle flessibilità dell’orario di lavoro con una distribuzione multiperiodale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, con superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane.
Riduzione orario di lavoro (R.O.L)
Il nuovo CCNL definisce per i lavoratori neoassunti dopo il 1 gennaio 2018 un diverso trattamento per la maturazione dei permessi per riduzione di orario di lavoro. Per i primi due anni spettano le 32 ore retribuite per le festività abolite, per il terzo e quarto anno verranno riconosciute ulteriori 36 ore di ROL e dal quinto anno al lavoratore verrà riconosciuto il 100% dei permessi contrattualmente previsti per la normalità dei lavoratori, per un totale di 104 ore.
Inoltre, il nuovo CCNL introduce la possibilità per le aziende di disporre, per tutti i lavoratori (vecchi e nuovi assunti), la fruizione di detti permessi, fino ad un massimo di 72 ore annuali. Tali permessi sono direttamente esigibili dall’azienda, la quale definirà le modalità di fruizione, previa programmazione e tempestiva comunicazione, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA (ove esistenti), in misura non inferiore a mezz'ora.
SCATTI DI ANZIANITA’
Viene introdotta una importante novità nella maturazione dei 6 scatti di anzianità che passa da triennale a quadriennale, salvaguardando il solo scatto in maturazione al 31 dicembre 2017 che maturerà, quindi, ancora in tre anni.
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
Nel calcolo della quattordicesima mensilità non sarà più computato l’importo degli scatti di anzianità maturati.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Gli importi degli scatti maturati non concorreranno alla determinazione della quota annua di retribuzione utile al calcolo del T.F.R. Tale misura avrà una durata temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021.
SUPERAMENTO CUMULO MAGGIORAZIONI
Le Parti hanno stabilito che la maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale non è più cumulabile con la maggiorazione per il lavoro festivo e la maggiore assorbe la minore.
ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA
Qualora non venga definito un accordo integrativo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020 verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2021, un elemento economico di garanzia riparametrato per livello e riproporzionato per i lavoratori part time. In alternativa e previo accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma di 140 euro a strumenti di welfare.
BILATERALITA’
Garanzia delle prestazioni dell’ente bilaterale
L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità. L’azienda rimane comunque obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Viene aumentato a 12 euro il contributo mensile a carico del datore di lavoro con le seguenti decorrenze ( 1 euro a partire da febbraio 2018 e 2 euro a partire da gennaio 2019).
L’azienda che ometta il versamento è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 16 euro lordi per 14 mensilità.
SALARIO
L’aumento a regime per il IV livello a tempo pieno è di 100 euro riparametrati per gli altri livelli,
con i seguenti scaglionamenti:
€ 25,00 1 gennaio 2018
€ 20,00 1 gennaio 2019
€ 20,00 1 febbraio 2020
€ 15,00 1 marzo 2021
€ 20,00 1 dicembre 2021
TRATTENUTA PASTO
La trattenuta a carico del lavoratore che usufruirà del pasto sarà incrementata con le seguenti gradualità:
Al 1 gennaio 2018 verrà aumentato di 0,20 centesimi;
Al 1 gennaio 2019 di 0,20 centesimi;
Al 1 gennaio 2020 di 0,20 centesimi;
A decorrere dal 1 gennaio 2021 di 0,20 centesimi.
CAMBI DI APPALTO E SUBENTRI IN CONCESSIONE
Si riconfermano le disposizioni riguardanti il cambio di gestione nella ristorazione collettiva e si rende strutturale il subentro in sub concessione nelle aree autostradali. Per gli altri subentri e passaggi, compresi quelli riguardanti i centri commerciali, viene precisato che solo nel caso in cui non si configuri per legge una cessione di azienda o di ramo di azienda, si applica la normativa del cambio di gestione prevista dalla ristorazione collettiva.
CLAUSOLA DI RACCORDO
Le Parti nello stabilire che i nuovo CCNL produce effetti a partire dal 1° gennaio 2018 hanno convenuto che lo stesso sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010, che resta valido per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2017.