Il Decreto Legislativo n. 34/2019 ha reintrodotto l'obbligo, a carico dei pubblici esercizi e attività di vendita al dettaglio di prodotti alcolici, di essere in possesso di apposita "licenza" (denominata licenza UTIF) rilasciata dall'Ufficio delle dogane.
Con nota del 20/09/2019, la stessa Agenzia delle Dogane e Monopoli ha chiarito alcuni aspetti della nuova normativa:
La nota dell'Agenzia delle Dogane precisa inoltre che "le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata [...] permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale".
Ricordiamo inoltre che, oltre alla domanda per l'ottenimento della licenza (che va fatta "una-tantum" e non è soggetta a rinnovo annuale), occorre presentare comunicazione di variazione della licenza stessa, in caso avvengano modifiche nella titolarità dell'esercizio (ad esempio modifica della ragione sociale, ecc.).
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