Credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10mila euro annui, per le imprese che acquistano e usano prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile. Per questa misura si attende il decreto attuativo.
Prosegue la messa al bando dei prodotti di plastica monouso, altamente inquinanti per l’ambiente. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n. 196/2021 che, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/904 e della Legge di delegazione europea 2019-2020, detta misure volte a ridurne l’incidenza.
Tra le disposizioni di maggiore interesse per il settore terziario, si segnalano:
- art. 4, che detta disposizioni circa le modalità attraverso le quali ridurre, entro il 2026, in modo considerevole, il consumo di determinati prodotti in plastica monouso (tra cui tazze per bevande, contenitori per alimenti con particolari caratteristiche, bicchieri) e prevede, tra le altre cose, un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute, per un massimo di 10mila euro all’anno a beneficiario, in favore delle imprese che acquistano e utilizzano prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile. Sarà un Decreto del MiTE di concerto con il MEF (da adottare entro il 15 marzo 2022) a stabilire i criteri e le modalità di attuazione della misura, fermo restando che dovranno essere previsti criteri di priorità in ordine all’acquisto di prodotti monouso destinati a entrare in contatto con gli alimenti.
- art. 5, che vieta, a decorrere dal prossimo 14 gennaio, l’immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica monouso (tra cui: posate, piatti, cannucce, contenitori per alimenti in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso, ecc.) e i prodotti in plastica oxodegradabile e disciplina il relativo regime di smaltimento delle scorte. Ovviamente, i pubblici esercizi potranno continuare a smaltire eventuali scorte di magazzino di prodotti in plastica anche successivamente a quella data. Per non incorrere in violazioni, è bene essere in possesso della prova che i prodotti in smaltimento siano stati acquistati dal produttore in data antecedente al 14 gennaio 2022 o, se fossero stati acquistati in data successiva, sarebbe bene farsi consegnare dal fornitore o dal grossista idonea documentazione dalla quale si evinca che il prodotto è stato immesso sul mercato prima della decorrenza del divieto di immissione (quindi prima del 14 gennaio 2021).
- art. 6, che prevede, a partire dal 3 luglio 2024, il divieto di immissione sul mercato, tra l’altro, di bottiglie in plastica monouso con tappi che non restino attaccati ai contenitori per la durata dell’uso.
art. 7, che dispone l’obbligo, dal 14 gennaio 2022, di rispettare alcuni requisiti di marcatura (informativa, tra l’altro, sulle modalità di gestione del rifiuto) in ordine ad alcuni prodotti (tra cui tazze o bicchieri per bevande in plastica monouso).
- art. 14, che prevede il regime sanzionatorio applicabile nel caso vengano accertate violazioni alle norme adottate con il Decreto. In particolare, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro per “l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 1”. È previsto che la sanzione sia aumentata fino al doppio del massimo edittale in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.
I contenitori dove vengono serviti gli hamburger delle catene di fast-food più importanti e quelli che i ristoranti usano per l’asporto saranno aboliti. Non potranno più essere di plastica oxp-biodegradabile bensì di carta o di plastica biodegradabile al 100%. Saranno infine esclusi dal divieto i prodotti compostabili e quelli biodegradabili composti da materia prima rinnovabile uguale o superiore al 60%.
Scarica su documenti il testo completo del D.Lgs n. 196/2021.