Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso in data 29 luglio 2013 una nota in merito alla possibilità o meno di un soggetto di poter essere nominato ''preposto in più attività di somministrazione alimenti e bevande'', posizione lievemente modificata rispetto al passato per effetto del parere n. 557/PAS/U/012491 del Ministero dell'interno del 16 luglio 2013.
Detto parere è relativo alla necessità o meno del possesso dei requisiti professionali previsti dal Dlgs 147/2012 (correttivo Direttiva servizi) per i preposti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed alla corretta interpretazione degli articoli 8 e 93 del TULPS a cui sono soggette tali attività, in quanto l'autorizzazione (oggi SCIA) per la somministrazione vale anche quale licenza di Polizia ai sensi dell'articolo 86 del TULPS.
Si ricorda che l'art. 8 del TULPS stabilisce che "Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione".
L'articolo 93 del Tulps prevede la possibilità di condurre il pubblico esercizio per mezzo di un rappresentante.
Dall'insieme dei chiarimenti forniti dalle Amministrazioni deriva il seguente quadro riassuntivo:
1) Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
Si precisa che, come sostenuto anche precedentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico, "da un punto di vista formale, non esiste una specifica disposizione che impedisca, la nomina quale delegato di un soggetto che sia già titolare di altro pubblico esercizio di somministrazione. Tuttavia poichè l'autorizzazione per la somministrazione vale anche quale licenza di Polizia ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, per effetto del disposto dell'articolo 8 del medesimo testo, vige l'obbligo della conduzione personale di tali tipi di licenza. Pertanto fattivamente il delegato dovrà garantire la propria presenza nel locale durante l'orario di attività. L'assenza del delegato comporta la violazione all'articolo 8 del TULPS sanzionata ai sensi dell'articolo 17 bis del medesimo testo."
2) Per le attività commerciali