Come è noto è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012, il decreto 19 ottobre 2012, n. 199 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”
Nelle premesse al provvedimento si legge che lo stesso è stato emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge 400/88 che afferma che “con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti… quando la legge espressamente conferisce tale potere”.
Il successivo comma 4 dell’art. 17 citato, dispone che “i regolamenti ministeriali che devono recare la denominazione Regolamento sono adottati previo esame del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati in GU”.
Ai sensi degli articoli 7 e 15, comma 1, lettera d), del DPR 1092/1985 (TU sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), le leggi, i decreti e i decreti ministeriali strettamente necessari per l’applicazione di atti aventi forza di legge, come nel caso di specie, e che abbiano contenuto normativo (e, sul punto, basta verificare quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato alla bozza di regolamento al punto 2) entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione in GU salvo che sia altrimenti disposto.
Il quadro ricostruttivo sopra evidenziato a noi sembra che si attagli perfettamente al Regolamento in questione che, sicuramente, contiene disposizioni di carattere normativo.
Solo per ricordarne alcune:
• l’esclusione dall’art. 62 delle cessioni istantanee dove alla consegna segua il contestuale pagamento del corrispettivo è stabilito dal Reg e non dall’art. 62;
• l’obbligo di emetter fatturazione separata per prodotti sottoposti a termini di pagamento diversi è disposto dal Reg. e non dall’art. 62;
• l’affidamento all’Antitrust del compito di redigere un Regolamento per l’applicazione del sistema sanzionatorio è contenuto nel Reg e non nell’art. 62.
Il MIPAAF, al contrario, ha sempre sostenuto informalmente in occasione di convegni, incontri ecc, l’assunto che il Regolamento fosse efficace fin dalla data di adozione del provvedimento.
Tale data non è oltretutto certa poiché si situa tra il 19 ottobre, data del decreto, ed il 22 ottobre giorno in cui è comparso sul sito web del MIPAAF (ricordiamo che il 19 ottobre era un venerdì ed il 22 ottobre il lunedì successivo).
Sul punto possiamo rilevare che appare pacifico che gli atti non normativi che specificano modalità tecniche applicative di preesistenti norme che impongono obblighi, richiedono comunque, ai fini della concreta applicabilità, l’attuazione di misure di pubblicità idonee a renderli conoscibili da parte dei destinatari.
A tal fine, l’art. 32, comma 1, della legge 69/2009 dispone che “dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con la pubblicazione sui siti web da parte delle PA e degli enti pubblici obbligati.”.
Tale tuttavia non sembra il caso del Regolamento di attuazione dell’art. 62 per i motivi sopra evidenziati.
Riteniamo pertanto che il Regolamento debba considerarsi in vigore, ai sensi degli articoli 7 e 15 citati, dall’8 dicembre p.v. (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU).