Pubblichiamo, in allegato, il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico che ritiene che l'art. 62, comma 3, sui termini di pagamento nelle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, debba ritenersi tacitamente abrogato dall'entrata in vigore del provvedimento nazionale (il D.Lgs. 192/2012) di recepimento della direttiva 2011/7/UE.
Dopo l'annuncio del Ministero dello Sviluppo Economico secondo il quale l'articolo 62 del decreto 'Cresci Italia' andava considerato abrogato da una successiva norma Ue, il Ministero delle Politiche agricole replica: "la norma ha piena efficacia". Articolo 62, ovvero beato chi ci capisce qualcosa. Il Ministero delle Politiche agricole ne ha ribadito infatti in una nota ''la piena efficacia e vitalità" dopo il parere reso noto venerdì scorso dal Ministero dello Sviluppo economico.
Quest'ultimo, ricordiamolo, aveva risposto affermativamente nei giorni scorsi a un quesito giuridico posto da Confindustria relativo all'eventuale superamento della disposizione ( "la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali afferenti alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, di cui al citato articolo 62, è stata tacitamente abrogata da quella successiva piu' generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo 192 del 2012 di attuazione della direttiva 2011/7/Ue in materia di ritardi di pagamento in tutte le transazioni commerciali").
Ma ecco che l'ufficio legislativo del Mipaaf chiarisce invece come l'articolo 62 non possa considerarsi superato dalle normative comunitarie, ''in quanto, avendo ad oggetto la 'Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari', si pone in un rapporto di evidente specialità rispetto alle revisioni di carattere generale delle normative comunitarie''.
Lo stesso legislatore, si legge nella nota del Ministero delle Politiche agricole, con la legge 17 dicembre 2012 n. 221 è intervenuto modificando l'assetto normativo, escludendo effetti abrogativi. Il Mipaaf ricorda anche che il Consiglio di Stato ha osservato che ''la finalità della normativa induce a ritenere che le disposizioni abbiano la caratteristica delle norme nazionali 'ad applicazione necessaria''' e che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato il ''Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari'' che si riferisce palesemente all'articolo 62.
Solleciteremo pertanto con urgenza un definitivo chiarimento per chiudere questa singolare vicenda che ha finora visto le imprese ostaggio di due evidenti diverse sensibilità nello stesso Governo.