Il c.d. “Decreto Liberalizzazioni” ha introdotto specifiche disposizioni per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari prevedendo, in particolare:
• l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione, ad eccezione di quelli eseguiti nei confronti di consumatori finali;
• specifici termini per il pagamento dei corrispettivi, fissati in 30 giorni per le merci deteriorabili ed in 60 per le altre merci.
La nuova disciplina è applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 24.10.2012; i contratti in essere a tale data vanno adeguati entro il 31.12.2012.
Tale disciplina, dunque, con riferimento alle categorie rappresentate nel sistema CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA, riguarderà tutti gli operatori del comparto alimentare (dettaglianti alimentari, pubblici esercizi, grossisti, mercati ortofrutticoli, ambulanti, distributori automatici, panificatori, erboristi, etc.) nonché tutti gli altri operatori le cui attività si riferiscono a prodotti agricoli diversi da quelli alimentari (sementi, animali, mangimi per animali, piante e fiori, tabacchi non lavorati etc.) a prescindere dalla posizione rivestita nell’ambito della filiera di riferimento.
Più in generale, saranno assoggettati alle disposizioni di cui all’art. 62 tutti gli operatori della filiera agroalimentare quali gli agricoltori, i produttori e le industrie di trasformazione, le centrali d’acquisto, la grande distribuzione organizzata (GDO), i grossisti, gli intermediari, i dettaglianti, i pubblici esercizi etc.
MASSIMA ATTENZIONE AL REGIME SANZIONATORIO!!
I commi da 5 a 7 dell’art. 62 prevedono, in particolare, quanto segue:
→ in caso di violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi di cui al citato comma 1, è applicabile la sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione;
→ in caso di condotta sleale è applicabile la sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti;
→ in caso di ritardo dei pagamenti è applicabile la sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo.