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Turismo - accordo per la disciplina dell'apprendistato

È stato siglato oggi l'accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell'apprendistato tra FIPE, Federalberghi, Fiavet, Faita e Federreti e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Il settori  turismo è uno tra i primi in Italia a dare attuazione al nuovo testo unico sull'apprendistato, Decreto Legislativo n. 167/2011 (cd TU apprendistato), anche in coerenza con le linee della nuova riforma del mercato del lavoro approvata dal Governo.


L'accordo giunge  a pochi giorni dalla scadenza del periodo transitorio del 25 aprile e costituisce una risposta puntuale per consentire alla imprese di utilizzare uno degli strumenti più importanti per l'ingresso nel mondo del lavoro.


L'intesa conferma l'impianto generale contenuto nel CCNL sull'apprendistato professionalizzante con la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche che si svolgerà esclusivamente in azienda, ribadisce l'importanza del ruolo della bilateralità ed individua le figure professionali del settore sovrapponibili a quelle dell'artigianato per le quali è stata prevista una durata maggiore. La nuova disciplina riguarda specificatamente l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ma le norme pattuite possono essere applicate, in quanto compatibili, con le altre forme di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.Nel rinviare ad una attenta lettura del testo in allegato, si forniscono le prime note di commento dell'accordo, riservandoci di fornire ulteriori approfondimenti, sia con Circolare sia attraverso "Le pillole di FIPE".

 

Proporzione numerica
Viene confermato che il numero di apprendisti che ciascun datore di lavoro può assumere è di uno per ogni lavoratore qualificato nella singola unità produttiva.In ogni caso l'impresa che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere fino a tre apprendisti.

 

Età dell'apprendista
In questo ambito il riferimento è quello della legge vigente che stabilisce che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

 

Qualifiche
L'intesa prevede la possibilità di instaurare il contratto di apprendistato per tutte le qualifiche dal secondo al sesto livello. Per le qualifiche dei quadri e del primo livello è possibile attivare l'apprendistato per percorsi di alta formazione.

 

Durata
Ai sensi della nuova disciplina la durata del rapporto di apprendistato varia tra 24 e 36 mesi, in relazione alla qualifica da conseguire, come di seguito indicato.  
livello                     mesi
2                              36
3                              36
4                              36
5                              36
6S                            36
6                              24


Alla contrattazione integrativa è data la possibilità di stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.

Figure professionali per le quali è prevista una durata maggioreL'intesa in considerazione del nuovo Testo unico, e della risposta del Ministero del lavoro all'interpello della Confcommercio, su sollecitazione della Fipe, del 26 ottobre 2011 (Circolare Fipe n. 57/2011) individua le figure professionali del settore sovrapponibili a quelle dell'artigianato per le quali è stata prevista una durata maggiore (da 42 fino a 48 mesi) tra le altre ad esempio il cuoco, il pasticcere, il gelatiere, il barman, il gastronomo e il pizzaiolo.

 

Retribuzione
Viene mantenuto il calcolo della retribuzione con il sistema delle percentuali rispetto alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di analogo livello, con un rapporto che parte dall'80% al primo anno fino a raggiungere il 95% a partire dal quarto anno. Ciò  consente un significativo risparmio dei costi percentualmente maggiore rispetto al sistema dei livelli inferiori.
L'accordo, inoltre, introduce la possibilità, nel caso di conferma anticipata dell'apprendista, di mantenere la retribuzione percentualizzata sino al termine del periodo di apprendistato indicato nella lettera di assunzione (o di eventuale proroga del contratto).

 

Conferma in servizio
La possibilità di assunzione di nuovi apprendisti è subordinata al mantenimento in servizio di almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
Dal calcolo sono esclusi gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza.
Resta comunque salva la possibilità di assumere, in ogni caso, almeno un apprendista.

 

Formazione

La  formazione a carattere professionalizzante o di mestiere sarà di norma interna  all'azienda, ove la stessa sia in grado di autocertificare la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto dall'Accordo.
L'azienda dovrà autocertificare l'integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto, ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione. La certificazione dovrà essere inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio  o all'Ente bilaterale nazionale del turismo per le aziende multilocalizzate.
In conformità con quanto previsto dal nuovo Testo Unico, l'accordo disciplina solo la formazione professionalizzante, lasciando alle Regioni la previsione della formazione di base e trasversale, affidata in via esclusiva dal Decreto Legislativo alla competenza regionale.
Pertanto, laddove le Regioni non provvedessero a normare tale aspetto, le aziende non sarebbero tenute ad effettuare tale tipologia formativa, come confermato peraltro dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2011, anche se si ritiene opportuno, in ogni caso, prevedere nel piano formativo individuale, in assenza di previsioni regionali, la formazione obbligatoria prevista per i nuovi assunti dal D. Lgs. 81/2006 (di durata pari a 4 ore) che andrà svolta nel corso del primo anno di apprendistato.
La durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche varia da 80 a 40 ore annue, in relazione alla qualifica da conseguire, come di seguito indicato.

   
livello                 ore medie annue
2,3                                80
4,5,6s                            60
6                                   40

 
Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, è prevista una riduzione di un quarto del monte ore annuo. La stessa riduzione è prevista pure per gli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo) presenti nei territori in cui non sia operativo l'ente bilaterale o la commissione paritetica.
Per le aziende multilocalizzate la verifica dei piani formativi è svolta dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo attraverso una procedura standardizzata a livello nazionale. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l'EBNT i piani formativi standard previsti dall'azienda per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente Accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando all'EBNT copia della scheda formativa allegata al CCNL Turismo.

 

Referente
Secondo quanto previsto, è stata confermata la figura del referente per la formazione, prevista all'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 167 del 2011, già presente nell'accordo del 20 febbraio 2010.
Il referente per la formazione è una figura chiave nel processo di formazione dell'apprendista. Proprio in virtù dell'importanza del ruolo il referente può essere il datore di lavoro o un suo collaboratore in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente per l'apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo, dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

 

Fondo For.Te
L'accordo consente alle aziende di porre gli apprendisti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'impresa, del territorio o del settore, tramite il Fondo For.Te.

 

Apprendistato in cicli stagionali

Le parti hanno inoltre aggiornato la disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, la cui operatività è genericamente richiamata nel comma 5 dell'articolo 4 del testo unico dell'apprendistato.
La conferma della validità dell'apprendistato professionalizzante a tempo determinato per le aziende che svolgono la propria attività in cicli stagionali è dunque una risposta positiva per il mercato del lavoro turistico, uno strumento fondamentale per le aziende del settore.
Si ricorda che è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

 

Assistenza sanitaria
Viene confermata anche per gli apprendisti l'iscrizione obbligatoria  ai fondi di assistenza sanitaria.

Nel precisare che l'intesa decorre dal 26 aprile 2012, si ricorda che gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


 

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